Statuto

COSTITUZIONE-SEDE-SCOPO SOCIALE

Art. 1
(costituzione-sede)
E’ costituito, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del codice civile, della Legge 266/91 sul volontariato e dell’art. 11 della Legge 300/70 Statuto, il “CIRCOLO DIPENDENTI della C.N.P.A.D.C.”, con sede in Roma presso la sede della C.N.P.A.D.C. in Roma, Via della Purificazione 31.

Art. 2
(scopo)
Il Circolo ha lo scopo di promuovere nel tempo libero dagli impegni di lavoro a favore dei soci iniziative volte al perseguimento di finalità di carattere ricreativo-culturale, turistico, sportivo e assistenziale. Il Circolo non ha finalità di lucro.

SOCI

Art. 3
(categoria di soci)
Sono soci ordinari i dipendenti che ne facciano richiesta a tempo indeterminato, anche in prova, della C.N.P.A.D.C. nonché i dipendenti che hanno maturato il diritto alla corresponsione della prestazione previdenziale successivamente alla data di costituzione del Circolo limitatamente all’anno solare di pensionamento ed al successivo.
Possono essere soci ordinari anche i lavoratori a tempo determinato.

Art. 4
(diritti e doveri dei soci)
Tutti i soci ordinari hanno diritto di partecipare alle attività dei Circolo.
I soci ordinari hanno diritto ad usufruire dei relativi contributi nella misura e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.
I soci sono tenuti:
al pagamento delle quote annuali associative;
alla osservanza dello Statuto sociale, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Art. 5
(iscrizione)
La qualifica di socio si consegue con la domanda di iscrizione al Circolo e con il versamento della quota annua di associazione, che deve essere fissata dal Consiglio Direttivo entro il 15 novembre dell’anno precedente.
I soci che non abbiano comunicato per iscritto il loro recesso entro il 31 gennaio di ogni anno sono considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della relativa quota di associazione.
I dipendenti a tempo indeterminato e determinato non ancora iscritti al Circolo possono aderire entro il 31 gennaio di ciascun anno.
Sono ammesse iscrizioni nel corso dell’anno solo in caso di nuove assunzioni da parte della C.N.PA.D.C. ed avrà decorrenza a partire dal primo gennaio dell’anno successivo alla presentazione della domanda.
La domanda di iscrizione deve contenere la dichiarazione esplicita di accettazione di tutte le norme dello Statuto.

Art. 6
(perdita della qualifica di socio)
La qualifica di socio si perde, con effetto immediato, per:
cessazione del rapporto di lavoro con CNPADC fatto salvo il caso di riassunzione entro l’anno di cessazione;
recesso;
espulsione ex art.30 Statuto;
decesso.

ORGANI SOCIALI

Art. 7
Sono organi del Circolo:

  1. a) l’Assemblea dei soci;
  2. b) il Consiglio Direttivo;
  3. c) il Presidente del Consiglio Direttivo;

il Collegio Sindacale.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8
(tipi di assemblee)
L’Assemblea dei soci, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i soci ordinari, può essere ordinaria e straordinaria.

Art. 9
(Assemblea ordinaria)
Sono di competenza dell’Assemblea ordinaria:
l’approvazione del bilancio consuntivo;
l’approvazione del bilancio preventivo;
l’indizione delle elezioni;
la nomina della commissione elettorale.
L’Assemblea ordinaria è convocata entro il mese di aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre per la presentazione delle nuove attività e l’approvazione del bilancio preventivo.
Qualora nell’anno scada il mandato dei membri degli organi sociali collegiali, l’assemblea ordinaria sarà convocata per indire le elezioni e nominare la commissione elettorale.

Art. 10
(Assemblea straordinaria)
L’Assemblea straordinaria è convocata:

  1. a) ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
  2. b) ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio Sindacale,
  3. c) ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei soci ordinari.

L’Assemblea straordinaria deve aver luogo entro quindici giorni dalla data in cui viene richiesta.
Sono di competenza dell’Assemblea straordinaria:
le modifiche dello Statuto;
il rinnovo anticipato e la revoca delle cariche sociali elettive;
lo scioglimento del Circolo;
ogni altra questione attinente la gestione sociale che sia sottoposta all’Assemblea dal Consiglio Direttivo, dal Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei soci ordinari.

Art. 11
(modalità di convocazione dell’Assemblea)
La convocazione dell’Assemblea tanto ordinaria che straordinaria si effettua mediante avviso ai soci ordinari a mezzo di affissione nella sede sociale almeno sette giorni prima della data stabilita, dandone comunicazione, nella stessa data, alla C.N.P.A.D.C.
L’avviso di convocazione deve specificare il luogo, il giorno e l’ora della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno. Per la convocazione dell’Assemblea ordinaria devono essere affissi anche i bilanci.

Art. 12
(validità delle deliberazioní dell’Assemblea)
L’Assemblea è valida, in prima convocazione, qualora siano presenti almeno i due terzi dei soci ordinari e in seconda convocazione qualunque sia il loro numero.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. Non è ammesso il voto per delega.
Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano personalmente i consiglieri ed i sindaci, gli stessi non hanno diritto di voto.
Per le modifiche dello Statuto il quorum di cui al primo comma del presente articolo viene calcolato su tutti i soci presenti e l’assemblea delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci presenti.
Per lo scioglimento dei Circolo e per la devoluzione del patrimonio sociale occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei soci ordinari.
Per le modifiche dello Statuto, ferma restando la maggioranza prevista nel precedente quarto comma, l’assemblea, con il voto favorevole di almeno un quinto dei soci ordinari, può stabilire il ricorso al referendum, fissandone le relative modalità.

Art. 13
(organizzazione dell’Assemblea)
Il Presidente dell’Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è nominato, all’apertura dei lavori, dai soci presenti a maggioranza semplice.
Segretario dell’Assemblea è il Segretario Amministrativo del Circolo. In caso di sua assenza è sostituito dall’Economo. In caso di assenza anche di quest’ultimo, l’Assemblea nomina il Segretario fra i soci presenti.
Spetta al Presidente dell’Assemblea verificare la validità dell’Assemblea stessa e delle sue deliberazioni e stabilire i sistemi di votazione. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Le deliberazioni dell’Assemblea sono fatte constare da verbale trascritto in apposito registro firmato dal Presidente e dal Segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14
(composizione del Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, fra cui il Presidente, eletti dai soci mediante scrutinio segreto.
I consiglieri durano in carica quattro anni.
In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un consigliere elettivo, esso verrà sostituito dal primo dei candidati non eletti. I consiglieri subentrati permangono nella carica per il restante periodo di durata del Consiglio.
Il Consiglio decade qualora vengano meno, nel corso del mandato, almeno tre dei consiglieri elettivi.
La carica di Consigliere è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Ente ad esclusione di quelle strettamente legate al ruolo lavorativo che si svolge ed è totalmente gratuita.
In caso di elezioni di un socio che abbia incarichi di qualsiasi natura all’interno dell’Ente, lo stesso avrà tempo 30 giorni per optare in favore di una delle due cariche.
Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite.
I membri del Consiglio Direttivo non potranno rivestire la carica per più di due mandati consecutivi.

Art. 15
(convocazione del Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è convocato, di norma, una volta ogni tre mesi, salvo casi di motivata urgenza. E’ altresì convocato quando lo richiedano il Collegio Sindacale o almeno cinque consiglieri. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a due riunioni del Consiglio Direttivo nel corso dello stesso esercizio sociale decadono dalla carica. La decadenza viene dichiarata automaticamente.

Art. 16
(poteri del Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è investito collegialmente di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del circolo, con la sola eccezione dei poteri statutariamente riservati all’Assemblea.
In particolare il Consiglio Direttivo:
nomina fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo, l’Economo e Vice Economo;
redige il bilancio preventivo e consuntivo;
delibera l’eventuale regolamento del Circolo o delle singole sezioni o iniziative;
fissa le quote annue di associazione;
fissa, in via generale ovvero per ogni iniziativa, il contributo usufruibile da ciascuna categoria di soci. I contributi usufruiti nell’esercizio sociale non possono comunque superare il tetto massimo fissato annualmente dal Consiglio Direttivo;
adotta provvedimenti a carico dei soci.
Il Consiglio Direttivo può nominare commissioni di lavoro interne con semplici incarichi e senza alcun potere decisionale.

Art. 17
(validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo)
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno cinque consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 18
(organizzazione del Consiglio Direttivo)
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente.
In caso di assenza di entrambi, le riunioni sono presiedute da un consigliere eletto fra i membri presenti. Segretario del Consiglio Direttivo è il Segretario Amministrativo e, in sua assenza, l’Economo.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Alle riunioni del Consiglio Direttivo deve assistere, senza diritto di voto, almeno uno dei sindaci.
Inoltre, su invito del Presidente, possono intervenire, senza diritto di voto, i rappresentanti delle commissioni di lavoro di cui all’ultimo comma del precedente art.16.

PRESIDENTE

Art. 19
(poteri del Presidente)
Il Presidente cura che sia data attuazione, nel modo più idoneo, alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Spetta al Presidente:
la rappresentanza del Circolo di fronte ai soci, ai terzi e in giudizio;
la convocazione dell’Assemblea;
la convocazione del Consiglio Direttivo fatti salvi i casi dell’art.15;
la firma della corrispondenza che non impegna finanziariamente il circolo e dei comunicati interni;
la firma, congiuntamente con l’Economo, delle disposizioni di pagamento e, più in generale, della corrispondenza che impegna finanziariamente il Circolo.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Art. 20
Il Segretario Amministrativo compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci.
In caso di assenza o di impedimento del Segretario Amministrativo, le sue funzioni sono esercitate dall’Economo.

ECONOMO

Art. 21
L’Economo:
predispone, in collaborazione con il Vice Economo i bilanci preventivi e consuntivi;
provvede alla riscossione delle entrate;
firma, congiuntamente con il Presidente, le disposizioni di pagamento e, più in generale, la corrispondenza che impegna finanziariamente il Circolo;
è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili;
ha in consegna i beni mobili e immobili dei Circolo e mantiene aggiornato il libro degli inventari.
In caso di assenza o di impedimento del Economo, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Economo.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 22
(composizione del Collegio Sindacale)
Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi eletti tra i soci.
I sindaci durano in carica quattro anni.
In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno dei sindaci, esso verrà sostituito dal primo dei candidati non eletti.
In mancanza i sindaci in carica provvederanno a cooptare i sostituti.
I sindaci subentrati permangono nella carica per il restante periodo del quadriennio di durata dei Collegio Sindacale.
La carica di sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Ente ad esclusione di quelle strettamente legate al ruolo lavorativo che si svolge ed è totalmente gratuita.
In caso di elezioni di un socio che abbia incarichi di qualsiasi natura all’interno dell’Ente lo stesso avrà tempo 30 giorni per optare in favore di una delle due cariche.
Le funzioni dei membri del Collegio Sindacale sono completamente gratuite.
I membri del Collegio Sindacale non potranno rivestire la carica per più di due mandati consecutivi.

Art. 23
(convocazione del Collegio Sindacale)
Il Collegio Sindacale è convocato in via ordinaria ogni tre mesi.
E’ inoltre convocato in via straordinaria ogni qualvolta ne faccia richiesta un sindaco.
I componenti dei Collegio Sindacale che, senza giustificato motivo, non partecipano a due riunioni del Collegio medesimo nel corso dello stesso esercizio sociale decadono dalla carica. La decadenza viene dichiarata automaticamente.

Art. 24
(poteri del Collegio Sindacale)
Il Collegio Sindacale esercita il controllo su tutti gli atti di gestione compiuti dal Circolo.
In particolare il Collegio Sindacale:
vigila sull’osservanza, da parte del Consiglio Direttivo, dei singoli consiglieri, delle leggi, dello Statuto e delle deliberazioni dell’Assemblea;
accerta la regolare tenuta della contabilità e della cassa;
verifica la regolarità dei bilanci e li accompagna con una relazione scritta;
convoca l’Assemblea dei soci in caso di omissione da parte del Presidente.
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
I sindaci possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 25
(validità delle deliberazioni e organizzazione del Collegio Sindacale)
Il Collegio Sindacale è presieduto da un componente designato dai sindaci tra i membri eletti dai soci, a norma dell’art.22 del presente Statuto e fissa le modalità per la propria convocazione.
Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza.
Le deliberazioni del Collegio Sindacale sono validate da verbale firmato dagli intervenuti.

VOTAZIONE PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO SINDACALE

Art. 26
I soci provvedono alla scelta dei membri elettivi del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale mediante elezioni a suffragio diretto e segreto con le modalità previste nell’allegato regolamento elettorale.

PATRIMONIO – ENTRATE – ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 27
(patrimonio)
Il patrimonio del Circolo è costituito:
dai beni mobili e immobili di proprietà;
dai beni mobili e immobili provenienti da donazioni e lasciti;
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Il Patrimonio del Circolo appartiene ai soci e non può essere destinato ad altro uso se non a quello per il quale il Circolo è stato costituito.
In caso di scioglimento, i beni costituenti il patrimonio sociale saranno presi in consegna dalla C.N.P.A.D.C. in qualità di mandatario che provvederà alla loro devoluzione. Il patrimonio sarà devoluto, in ogni caso, ai fini di utilità sociali. In ogni caso i beni del Circolo non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e ai dipendenti dello stesso.

Art. 28
(entrate)
Le entrate del Circolo sono costituite:
dai contributi della C.N.P.A.D.C.;
dalle quote annue di associazione;
dai proventi delle manifestazioni e delle gestioni interne del Circolo;
da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Art. 29
(esercizio finanziario)
L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
E’ vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione, di fondi o riserve.

Art. 30
(provvedimenti a carico dei soci)
I provvedimenti disciplinari che possono essere adottati a carico dei soci sono i seguenti:
sospensione da ogni attività e contributo del Circolo per un periodo massimo di sei mesi;
espulsione.
I suddetti provvedimenti disciplinari, nel rispetto dei principio di proporzionalità, possono essere applicati in ogni caso in cui il socio arrechi danni morali o materiali al Circolo.
L’adozione dei provvedimenti disciplinari deve essere preceduta dalla contestazione al socio con lettera degli addebiti a suo carico, fissandogli un termine non inferiore a otto giorni per presentare le sue giustificazioni o, in caso di morosità, provvedere ai pagamenti dovuti.
I provvedimenti disciplinari sono deliberati con voto segreto e motivati per iscritto dal Consiglio Direttivo.
Il socio espulso o sospeso può fare ricorso all’Assemblea dei Soci avverso il provvedimento afflittivo.
In tal caso l’Assemblea, in seduta straordinaria, è convocata dal Presidente entro cinque giorni per deliberare in merito.

Art. 31
(entrata in vigore)
Il presente Statuto e l’allegato regolamento elettorale approvati dall’Assemblea straordinaria dei soci in data 13 ottobre 2009, abrogano e sostituiscono a tutti gli effetti i precedenti emanati il il10 novembre 1997 e entrano in vigore il 13 ottobre 2009.

NORMA TRANSITORIA

Le disposizioni di cui alle norme transitorie del presente Regolamento si applicano esclusivamente all’attuale struttura del Circolo che ne prorogherà la scadenza fino alle prossime elezioni che si terranno entro il 31 ottobre 2012.
Art. 1
Il consiglio direttivo e il collegio sindacale in carica alla data di approvazione del nuovo statuto prorogheranno il mandato fino alla data del 31 ottobre 2012.
Il consiglio direttivo, attualmente composto da cinque membri, amplierà il suo numero fino a sette. Verranno nominati, ad integrazione del numero dei membri del consiglio direttivo, coloro che, in possesso dei requisiti, risultino i primi fra i canditati non eletti nella lista pubblicata il 16 ottobre 2008.
In caso non ci siano disponibilità da parte dei candidati non eletti di cui sopra, si procederà a nuove elezioni limitatamente ai due consiglieri mancanti.
I nuovi consiglieri rimarranno in carica fino a nuove elezioni.
La commissione elettorale provvederà a comunicare al Consiglio Direttivo i nominativi dei due nuovi consiglieri.

Art. 2
Il consiglio direttivo ampliato a sette membri nella prima riunione utile eleggerà il consigliere che ricoprirà l’incarico di vice economo.

Art. 3
I componenti del consiglio direttivo e del collegio sindacale che ricoprono incarichi di qualsiasi natura all’interno dell’Ente (art. 14 e 22) non afferenti incarichi di natura lavorativa rimangono in carica fino al 31 ottobre 2012.

REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 1
(ambito di applicabilità)
Il presente regolamento si applica per le elezioni dei rappresentanti dei soci in seno al Consiglio Direttivo e al Collegio Sindacale.
Si osserva altresì quanto applicabile nell’ipotesi di referendum indetto ai sensi dell’art. 12 ultimo comma dello Statuto.

Art. 2
(commissione elettorale)
Tutte le operazioni elettorali sono presiedute da apposita commissione formata da tre membri di cui uno con funzioni di presidente, nominati da parte dell’Assemblea ai sensi dell’art.9 dello statuto.
Possono far parte della commissione elettorale solo i soci. La funzione del componente della commissione elettorale è totalmente gratuito ed incompatibile con qualsiasi altra carica o candidatura.

Art. 3
(liste elettorali)
Per ciascuna elezione la votazione avviene con lista unica, all’interno della quale i nominativi dei candidati sono ordinati alfabeticamente.
Ciascuna candidatura è presentata, mediante apposita richiesta scritta, da consegnare al Presidente della commissione elettorale a cura dell’interessato non oltre cinque giorni prima della data delle votazioni.

Art. 4
(indizione delle elezioni)
Le votazioni per il rinnovo delle cariche elettive sono indette dal presidente della commissione elettorale almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato degli organi in carica, mediante comunicazione da affiggersi nella sede della C.N.P.A.D.C.

Art. 5
(modalità di votazione)
La votazione avviene in un unico giorno in un idoneo locale messo a disposizione dalla C.N.P.A.D.C., con modalità atte a garantirne la segretezza.
Votano i soci e non è ammesso il voto per delega.
L’elettore riceve due schede, opportunamente contraddistinte, rispettivamente per l’elezione del Consiglio Direttivo e per l’elezione del Collegio Sindacale.
Ciascun elettore può esprimere, esclusivamente mediante indicazione del nominativo, tante preferenze quanti sono i componenti da eleggere in ciascun organo.
La commissione elettorale è competente a risolvere ogni questione pratica inerente le votazioni.

Art. 6
(scrutinio e proclamazione degli eletti)
La commissione elettorale procede allo scrutinio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e redige apposito verbale sottoscrivendolo con le proprie firme.
Il Presidente, entro il giorno successivo alla chiusura delle votazioni, comunica, tramite avviso da affiggersi nella sede della C.N.P.A.D.C., i risultati delle votazioni e i nomi degli eletti.
In caso di parità di preferenze ottenute prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità prevale il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

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